Una società commercialmente attiva ha richiesto il rimborso del credito IVA non detratto per varie annualità. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il mancato rispetto dei termini per gli anni più risalenti. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto la tesi del Fisco, ritenendo che la contestazione fosse stata sollevata troppo tardi nel corso del processo. La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio, chiarendo il principio sul tema di rimborso IVA e decadenza. Trattandosi di risorsa pubblica europea e di situazione non disponibile, il giudice ha la facoltà e il dovere di rilevare anche d'ufficio il superamento dei limiti temporali di due anni, purché le prove emergano dagli atti già acquisiti. La causa è stata quindi rinviata a nuova sezione per la corretta applicazione della regola.
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