La Corte di Cassazione ha confermato che l'indennizzo per la reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio non include il risarcimento per il mancato guadagno (lucro cessante) di un'impresa. Il caso riguardava i proprietari di un'attività di ristorazione che non hanno potuto ampliare la loro struttura a causa di un vincolo imposto per la realizzazione di una linea ferroviaria. La Suprema Corte ha stabilito che l'indennizzo spetta solo ai titolari di diritti reali (proprietari, usufruttuari) e deve essere commisurato alla diminuzione di valore del bene, non alle perdite economiche dell'attività commerciale che vi si svolge, considerate un danno indiretto.
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