Una società di gestione idrica ha citato in giudizio un'altra impresa per prelievo d'acqua non contrattualizzato, agendo prima per risarcimento del danno e poi per arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'indennizzo ex art. 2041 c.c. è strettamente limitato alla minor somma tra la perdita subita e l'arricchimento altrui, escludendo categoricamente il mancato guadagno (lucro cessante).
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