Un ex dirigente ha citato in giudizio la sua precedente azienda, un'importante emittente radiotelevisiva, per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore a ricevere tale indennità, stabilendo un principio fondamentale: per negare il compenso, non è sufficiente che il dirigente abbia un'ampia autonomia, ma l'azienda deve provare che egli possedeva un'assoluta e incondizionata discrezionalità nel decidere e programmare le proprie ferie. La Corte ha inoltre ribadito che il termine di prescrizione per questo diritto decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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