La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità di volo integrativa, anche se variabile, deve essere inclusa nella retribuzione durante le ferie del personale di volo. Un pilota aveva contestato l'esclusione di tale indennità dal suo stipendio feriale. La Corte, richiamando i principi del diritto dell'Unione Europea, ha affermato che la retribuzione durante le ferie deve essere complessivamente paragonabile a quella percepita durante l'attività lavorativa. Lo scopo è evitare qualsiasi 'effetto dissuasivo' che possa spingere il lavoratore a non godere del proprio diritto al riposo. Di conseguenza, le clausole del contratto collettivo che escludono tali voci retributive sono state dichiarate nulle. L'Azienda ha perso la causa.
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