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Indennità di cessazione

Definizione

Somma di denaro dovuta all'agente alla fine del rapporto se ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia: onere all’agente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso de L'Agente, confermando che spetta a quest'ultimo dimostrare il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Nel caso di specie, L'Agente chiedeva il pagamento dell'indennità sostenendo di aver procurato nuovi clienti a L'Azienda preponente. Tuttavia, la Corte ha chiarito che l'agente ha l'onere di provare non solo il procacciamento della clientela, ma anche il permanere di sostanziali vantaggi in capo alla preponente al momento della risoluzione del contratto. Questa valutazione deve essere effettuata con un giudizio prognostico riferito al momento della cessazione del rapporto. Non essendoci tale prova, la domanda è stata respinta e L'Agente è stato condannato a restituire le somme già percepite e a pagare le spese di giudizio.
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Indennità di cessazione del rapporto di agenzia: verdetto finale
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso dell'Agente sia quello della Società Preponente, confermando la sentenza d'appello. L'Agente chiedeva il pagamento di provvigioni per gare d'appalto pubbliche e l'esibizione delle scritture contabili della società. La Suprema Corte ha confermato che le provvigioni spettano solo se viene dimostrata una concreta attività promozionale. Inoltre, la richiesta di esibire i registri contabili è stata ritenuta esplorativa, poiché la società aveva sempre inviato i rendiconti. Infine, i giudici hanno confermato il diritto dell'Agente a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, pari a circa 14.700 euro, calcolata sulla base del sensibile incremento della clientela e del fatturato aziendale durante il rapporto, rigettando le contestazioni di entrambe le parti sulla quantificazione.
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Contratto di agenzia o propaganda: la Cassazione nega l’indennità
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di un agente e di un'azienda committente, confermando la decisione d'appello. La controversia riguardava la qualificazione del rapporto di lavoro e il calcolo delle spettanze di fine rapporto. La Corte ha stabilito che l'attività svolta dall'agente verso gli ospedali pubblici non rientrava nel contratto di agenzia, bensì in quella di semplice propagandista, escludendo tali affari dal calcolo dell'indennità di cessazione. Inoltre, la cessione del diritto a una nuova società non fa perdere la legittimazione processuale all'agente originario. Entrambi i ricorsi sono stati respinti, confermando la spettanza delle sole provvigioni già accertate e compensando le spese di giudizio.
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Indennità di cessazione del rapporto di agenzia: sì allo sviluppo
Un Agente chiede alla Preponente il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sostenendo di aver procurato nuovi clienti e sviluppato sensibilmente gli affari esistenti. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d'Appello ribalta la decisione ritenendo che l'Agente avesse chiesto l'indennità solo per i nuovi clienti (escludendo lo sviluppo di quelli vecchi per vizio di ultra-petizione). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agente. I giudici di legittimità chiariscono che l'atto introduttivo conteneva entrambe le richieste. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione delle regole processuali. La Suprema Corte annulla la sentenza d'appello e rinvia la causa per un nuovo esame del merito, confermando che lo sviluppo della clientela esistente dà diritto all'indennità.
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