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Indennità Di Bilinguismo

Definizione

Una maggiorazione economica della retribuzione riconosciuta ai dipendenti che, in regioni a statuto speciale, devono conoscere e utilizzare due lingue ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esonero dal servizio: spetta l’indennità di bilinguismo
Alcuni dipendenti pubblici della Valle d'Aosta, collocati in esonero dal servizio prima della pensione, hanno chiesto l'inclusione dell'indennità di bilinguismo nel calcolo del loro trattamento economico temporaneo. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda sul presupposto che l'indennità richiedesse la presenza attiva in ufficio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che l'indennità di bilinguismo costituisce una competenza accessoria fissa e continuativa, legata alla professionalità del dipendente. Di conseguenza, essa deve essere inserita nella base di calcolo dello stipendio ridotto spettante durante il periodo di esonero, anche in assenza di prestazione lavorativa effettiva.
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Indennità di bilinguismo: spetta anche senza servizio attivo
Tre dipendenti pubblici chiedono che l'indennità di bilinguismo sia inclusa nel calcolo dello stipendio durante il periodo di esonero dal servizio. L'ente pubblico si oppone, sostenendo che tale indennità spetti solo per il servizio effettivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'amministrazione. I giudici stabiliscono che l'indennità di bilinguismo costituisce una competenza accessoria fissa, legata alla specifica professionalità del lavoratore e non a eventi occasionali. Di conseguenza, essa deve concorrere alla determinazione del trattamento economico spettante durante l'esonero dal servizio, calcolato sulla base dell'ultima busta paga utile.
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Indennità di bilinguismo: no se l’ente è privato
Un docente impiegato presso una fondazione di diritto privato ha richiesto l'indennità di bilinguismo, prevista da una legge regionale per il personale delle scuole "dipendenti dalla Regione". La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, chiarendo che una scuola gestita da un ente privato, sebbene con legami e finanziamenti pubblici, non rientra nella nozione di "scuola dipendente". Pertanto, in assenza di una previsione nel contratto individuale o collettivo, l'indennità non è dovuta.
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