Un dipendente di un'agenzia regionale del settore irriguo e forestale ha richiesto un'indennità chilometrica basata sul CCNL privato di settore. L'agenzia ha opposto resistenza, sostenendo l'applicazione delle norme del pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'agenzia inammissibile, confermando che al personale operaio del settore idraulico-forestale, anche se dipendente pubblico, si applica la contrattazione collettiva privatistica, riconoscendo così il diritto del lavoratore all'indennità chilometrica.
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