Un'associazione di imprese esegue lavori extra in un appalto pubblico per la manutenzione di viadotti, basandosi su un accordo firmato dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. La Stazione Appaltante, però, si rifiuta di pagare, sostenendo la mancanza di una formale approvazione da parte dell'organo competente. La Cassazione dà ragione all'ente pubblico, stabilendo che la firma dei tecnici non è sufficiente a vincolare l'amministrazione per spese non autorizzate. Viene respinta anche la richiesta di indennizzo per indebito arricchimento appalti pubblici, poiché l'ente non aveva mai richiesto né voluto tali opere, subendole di fatto. L'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
Continua »