Un uomo condannato in via definitiva ha presentato istanza per ottenere la revisione della condanna penale. Il ricorrente ha invocato l'applicazione di metodologie scientifiche moderne, chiedendo nuove perizie foniche sulle registrazioni vocali, un ricalcolo dell'aggancio delle celle telefoniche e nuove traduzioni linguistiche. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta per difetto di specificità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso. I giudici supremi hanno stabilito che una nuova perizia scientifica costituisce prova nuova solo se la difesa dimostra con precisione il funzionamento e l'inedita affidabilità del metodo tecnico proposto. Le richieste generiche e prive di spiegazione scientifica restano mere indagini esplorative inammissibili.
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