La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile proposto da un imputato condannato per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. L'uomo contestava la mancata riapertura del dibattimento, la mancata prescrizione e l'assenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno rilevato la totale estraneità delle censure rispetto alla vicenda: le prove richieste riguardavano reati non contestati, la data indicata per la prescrizione risaliva a oltre dieci anni prima dei fatti reali e il beneficio della particolare tenuità era stato chiesto per la prima volta in sede di legittimità con formule generiche. Di conseguenza, la Corte ha respinto definitivamente l'impugnazione, confermando la condanna e imponendo il versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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