Un imputato ha richiesto la ricusazione del giudice d'appello dopo che questi aveva rigettato una proposta di concordato, sostenendo che il giudice avesse anticipato il suo giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il rigetto del concordato è un atto procedurale interno alla stessa fase di giudizio. Pertanto, non costituisce una manifestazione indebita di convincimento che giustifichi la ricusazione del giudice, in applicazione del principio di non incompatibilità "endofasica", che mira a garantire la continuità del processo.
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