Un dirigente sanitario si è rivolto al tribunale per ottenere la monetizzazione ferie dirigenti non godute e l'indennità per la sostituzione ad interim di un altro dirigente. L'Azienda Sanitaria ha opposto il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sostenendo che il lavoratore potesse pianificare in autonomia le proprie ferie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria. I giudici hanno stabilito che il diritto al compenso sostitutivo spetta anche ai dirigenti di struttura complessa se essi sono sottoposti alla direzione sanitaria e privi di totale autonomia decisionale sul godimento delle ferie. Inoltre, l'affidamento temporaneo di un'altra struttura priva di titolare dà diritto all'indennità di sostituzione. L'Azienda Sanitaria soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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