Un'azienda esportatrice ha chiesto l'autorizzazione per esportare mangimi in Libia, ottenendo inizialmente un termine di tre mesi per il controllo doganale. Successivamente, l'autorità doganale ha ridotto tale termine a pochissimi giorni, applicando un regolamento europeo che imponeva la scadenza perentoria del 31 agosto. L'esportatore, ritenendo la norma confusa, ha restituito il titolo senza utilizzarlo. Il Ministero ha quindi disposto l'incameramento della cauzione per il 75% dell'importo. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento, stabilendo che un operatore professionale non può invocare il legittimo affidamento o l'errore scusabile se la normativa, pur complessa, era interpretabile con l'ordinaria diligenza professionale. L'incameramento della cauzione è dunque valido.
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