L'Imputato, originariamente accusato di tentato furto, ha ottenuto in appello la riqualificazione del fatto in danneggiamento e l'applicazione di una pena concordata con il Pubblico Ministero. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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