Un imputato ha concordato l'applicazione della pena con il rito speciale del patteggiamento davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto un ricorso per cassazione patteggiamento lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato e vizi nella motivazione della decisione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo le riforme legislative, l'impugnazione della pena patteggiata è consentita solo per motivi tassativi e circoscritti, tra i quali non rientrano la valutazione delle prove o la mancata assoluzione. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e al pagamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
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