Un imputato ha richiesto personalmente tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata lo spostamento del procedimento penale a un altro tribunale. L'interessato sosteneva l'assenza delle condizioni per un giudizio sereno e imparziale, lamentando una presunta volontà punitiva nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito che l'imputato non può depositare atti telematici o notificarli di persona, trattandosi di facoltà riservata esclusivamente al difensore. Inoltre, il richiedente ha omesso di notificare l'istanza al pubblico ministero e alla parte civile. Infine, la Suprema Corte ha ribadito che la rimessione del processo richiede gravissime situazioni ambientali esterne e non semplici sospetti soggettivi di parzialità, condannando l'imputato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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