Un'azienda affronta una richiesta di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero prima del 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi. Successivamente, l'ente di riscossione e altri creditori chiedono la liquidazione giudiziale. L'azienda propone quindi una domanda di concordato preventivo con riserva basandosi sulle nuove norme del Codice della Crisi. I giudici di merito dichiarano inammissibile la richiesta dell'azienda ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione conferma il rigetto del ricorso dell'azienda ma corregge la motivazione giuridica. La Suprema Corte stabilisce che la prima richiesta di fallimento, presentata prima del 15 luglio 2022, attrae l'intera vicenda sotto la vecchia Legge Fallimentare. Di conseguenza, anche la domanda di concordato preventivo presentata successivamente doveva seguire le regole previste dalla normativa precedente. L'azienda perde il ricorso ma le spese vengono interamente compensate.
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