Il Procuratore Generale ha impugnato il rifiuto di applicare la sorveglianza speciale a un cittadino, ritenendo che i suoi trascorsi criminali ne dimostrassero la pericolosità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che per limitare la libertà personale serve la concreta attualità della pericolosità sociale. Nel caso specifico, le condotte illecite attribuite al proposto si erano interrotte anni prima e l'uomo aveva successivamente avviato una regolare attività d'impresa nel settore edile, con guadagni lecite e dimostrabili. Senza prove di comportamenti illeciti recenti, i soli precedenti penali non giustificano alcuna misura preventiva. Il proposto vince definitivamente il giudizio e non subirà alcuna restrizione della propria libertà.
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