La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Fornitore contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagato contestava la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo di essere solo un venditore autonomo occasionale. I giudici di legittimità hanno invece confermato la gravità del quadro indiziario, evidenziando la presenza di un rapporto continuo, stabile ed esclusivo con Il Promotore della rete illecita. Il Fornitore garantiva consegne periodiche di droga, concedeva dilazioni nei pagamenti, teneva la contabilità dei debiti e partecipava alla risoluzione delle crisi finanziarie del gruppo. Tali elementi dimostrano l'inserimento organico nella struttura e la volontà di contribuire al suo mantenimento, giustificando la misura detentiva e la condanna alle spese.
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