Un cittadino residente all'estero subisce un procedimento penale in Italia. Invitato dalle forze dell'ordine a dichiarare il domicilio, l'uomo dichiara di non esserne in grado. La Procura esegue la notifica avviso conclusione indagini presso il difensore d'ufficio. Successivamente, il giudice del dibattimento annulla il decreto di citazione a giudizio, ritenendo necessaria la notifica all'estero. Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza in Cassazione sostenendone l'abnormità. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici evidenziano che l'ordinanza, pur essendo errata nel merito, rientra nei poteri ordinari del giudice e non determina una paralisi insuperabile del procedimento.
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