Tre soggetti sono stati condannati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver organizzato il trasporto illecito di cittadini extracomunitari nel territorio di un altro Stato. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della collaborazione con la giustizia e del ruolo di minima importanza nell'organizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le contestazioni erano generiche e miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove. Di conseguenza, le condanne detentive e le sanzioni pecuniarie sono state confermate in via definitiva, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »