L'Imputato è stato condannato per il reato di ricettazione di un autoveicolo. Il medesimo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e contestando la severità della pena inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le attenuanti generiche non spettano in modo automatico solo perché mancano elementi negativi sulla condotta dell'imputato. Per ottenerle occorrono invece elementi favorevoli specifici e di segno positivo, del tutto assenti nel caso di specie. Inoltre, le doglianze sulla pena sono risultate generiche, visto che i giudici di merito avevano già applicato il minimo edittale aumentato soltanto per la recidiva. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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