Un automobilista concorda un patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale ratifica l'accordo penale ma applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima di due anni, omettendo di motivare la scelta sanzionatoria. L'automobilista propone ricorso per Cassazione contestando sia la responsabilità penale sia la durata sproporzionata della sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile l'impugnazione sulla pena penale, in quanto limitata dalle regole del patteggiamento. Accoglie invece il ricorso sulla sospensione della patente di guida, chiarificando che la misura accessoria resta esterna all'accordo e richiede una motivazione autonoma basata sul codice della strada. La sentenza viene annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente, con rinvio al giudice di merito.
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