L'Erede di una proprietaria terriera ha chiesto al Ministero un indennizzo integrativo per la perdita di un'azienda agricola espropriata all'estero. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha stabilito che la decorrenza degli interessi moratori sulla somma rivalutata partisse solo dalla data della domanda giudiziale, escludendo il periodo precedente. L'Erede ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dalla richiesta amministrativa o dall'adozione dei decreti di liquidazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'indennizzo per i beni perduti all'estero comprende già gli interessi fino alla liquidazione amministrativa. Pertanto, gli ulteriori interessi legali decorrono solo dalla domanda giudiziale, a meno che non vi sia stata una preventiva e formale costituzione in mora del Ministero.
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