La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'ex moglie contro il provvedimento che confermava la confisca per equivalente di un immobile formalmente a lei intestato. Nonostante il trasferimento della proprietà fosse avvenuto anni prima in sede di separazione, i giudici hanno accertato che l'ex marito condannato manteneva l'effettiva disponibilità del bene. L'uomo infatti coabitava nell'appartamento, ne decideva la destinazione e ne pianificava la vendita come se fosse il reale proprietario. La Corte ha ribadito che, ai fini della confisca per equivalente, la disponibilità del bene non coincide con la proprietà formale, bensì con il potere di fatto e di controllo economico esercitato sul bene stesso, rendendo legittima l'aggressione del patrimonio formalmente intestato a terzi ma sostanzialmente riconducibile al reo.
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