Un gruppo di dipendenti pubblici ha presentato ricorso in Cassazione contro il Ministero dell'Istruzione. Successivamente, quasi tutti i ricorrenti hanno firmato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata dal proprio avvocato ma mai notificata al Ministero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la rinuncia non notificata non estingua formalmente il processo, essa dimostra un chiaro sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa. L'interesse ad agire deve infatti persistere per tutta la durata del giudizio. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, poiché la perdita di interesse è emersa solo in corso di causa e non ha finalità sanzionabili.
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