L'Imputato, condannato per truffa aggravata, ha concordato una riduzione di pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la confisca della bicicletta elettrica usata per il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola interamente le parti, precludendo qualsiasi successiva contestazione sulla misura della sanzione o sulle circostanze attenuanti. Anche la questione della confisca del mezzo è considerata rinunciata con l'accordo. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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