La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati in secondo grado. Il Primo Ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre il Secondo Ricorrente contestava il calcolo della pena concordata in appello. La Suprema Corte ha chiarito che le attenuanti generiche non costituiscono una concessione benevola del giudice, ma richiedono elementi positivi meritevoli di nota, assenti nel caso di specie a causa dei precedenti penali del soggetto. Inoltre, per il secondo imputato, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la possibilità di contestare in cassazione la misura della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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