Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava l'assoluzione di un soggetto dall'accusa di concorso in usura aggravata. Il ricorso si basava su presunti vizi di motivazione della decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. I giudici hanno chiarito che, in presenza di una doppia conforme di proscioglimento, la legge limita fortemente i motivi di ricorso proponibili dal pubblico ministero. In particolare, l'articolo 608, comma 1-bis, del codice di procedura penale esclude la possibilità di contestare i vizi di motivazione dinanzi alla Suprema Corte quando sia il primo che il secondo grado si sono conclusi con un'assoluzione. Di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato è diventata definitiva.
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