La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di truffa in concorso, aggravato da recidiva specifica reiterata. L'imputato contestava l'applicazione della recidiva e il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. I giudici di legittimità hanno stabilito che la questione sulla recidiva non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione, essendo preclusa per mancata impugnazione in appello. Inoltre, la richiesta sulle attenuanti è stata ritenuta inammissibile poiché l'atto di appello originario non conteneva censure specifiche sul giudizio di comparazione tra circostanze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando definitivamente la condanna precedente.
Continua »