L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica del decreto di citazione in appello. Secondo la difesa, la notifica doveva essere effettuata presso il nuovo indirizzo dichiarato al momento della scarcerazione per un altro procedimento, e non presso l'originaria elezione di domicilio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'elezione di domicilio effettuata all'atto della scarcerazione ha valore esclusivamente per il procedimento penale in cui era disposta la detenzione. Di conseguenza, in mancanza di una specifica comunicazione di variazione per il processo in corso, resta valida la prima elezione di domicilio. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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