La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di due imputati condannati per spaccio di stupefacenti. I ricorrenti avevano richiesto l'applicazione della fattispecie di lieve entità, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato data la continuità e l'organizzazione dell'attività illecita. Un secondo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è stato dichiarato inammissibile perché non sollevato nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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