La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per calunnia presentato da due imputati, confermando la loro condanna. Gli imputati contestavano la nullità della sentenza per ritardo nella trasmissione degli atti e un presunto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'Appello avesse ignorato le lesioni subite da uno di loro. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: il ritardo era un mero errore materiale non lesivo del diritto di difesa, e la ricostruzione dei fatti era puntuale, basata su più testimonianze. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
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