La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3249/2026, dichiara l'inammissibilità di un ricorso penale per la sua genericità, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione, pur revocando una confisca per equivalente, ribadisce i consolidati principi giurisprudenziali in materia, sottolineando le severe conseguenze dell'inammissibilità del ricorso penale.
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