La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di una S.r.l. contro la propria dichiarazione di fallimento. Il ricorso è stato respinto perché riproponeva le stesse questioni già esaminate e decise dalla Corte d'Appello, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Corte ha confermato che lo stato di insolvenza era preesistente alla pandemia, aggravato da falsificazione di bilanci e atti di dissipazione patrimoniale, rendendo l'inammissibilità del ricorso fallimento una conseguenza inevitabile.
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