Due imputati, il Lavoratore A e il Lavoratore B, sono stati condannati per reati vari. La Corte d'Appello ha confermato le condanne e ha revocato la sospensione condizionale della pena per il Lavoratore A, concessa in una precedente sentenza. Entrambi hanno presentato ricorso in Cassazione. Il Lavoratore A contestava la revoca della sospensione condizionale pena, ritenendola non automatica. Il Lavoratore B eccepiva la nullità della notifica della citazione in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la revoca sospensione condizionale pena per il Lavoratore A era di diritto e ha ritenuto valida la notifica al difensore per il Lavoratore B, data l'irreperibilità.
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