La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di tre ricorsi a causa della loro assoluta genericità. La decisione sottolinea come la mancanza di motivi specifici, in fatto e in diritto, a sostegno dell'impugnazione violi l'art. 581, lett. c), c.p.p., portando alla sanzione dell'inammissibilità del ricorso per genericità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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