La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. L'imputato si era difeso sostenendo di non aver sentito suonare il campanello di casa, ma i giudici hanno ritenuto questa versione del tutto inattendibile. Inoltre, la Corte d'Appello aveva già negato le circostanze attenuanti generiche per la totale mancanza di elementi positivi a favore dell'uomo. I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso si limitava a ripetere pedissequamente le stesse obiezioni già respinte in secondo grado, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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