La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'imputato aveva sollevato due questioni: l'incompetenza territoriale del giudice e un vizio di motivazione sulla qualificazione del reato. La Corte ha respinto il primo motivo, chiarendo che la competenza territoriale si valuta "ex ante", cioè sulla base delle prove disponibili all'inizio del processo, e non su quanto emerge dopo. Il secondo motivo è stato rigettato perché considerato una mera contestazione dei fatti, non ammessa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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