La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato contro una sentenza del Tribunale di Brescia. L'imputato lamentava un vizio di motivazione, ma la Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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