Una società immobiliare si opponeva alla restituzione di una somma, qualificandola come finanziamento soci e non come caparra. Sollevata questione di competenza a favore del Tribunale delle Imprese, il giudice di primo grado la rigettava con ordinanza, affermando la propria giurisdizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il successivo regolamento di competenza, stabilendo che tale mezzo di impugnazione è esperibile solo contro provvedimenti che decidono la questione in modo definitivo, e non contro ordinanze meramente interlocutorie che dispongono la prosecuzione del giudizio.
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