La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di istanza per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza. Il ricorrente lamentava che le spese di lite fossero state liquidate a proprio favore anziché a favore del difensore, nonostante la dichiarazione di quest'ultimo di essere antistatario. La Corte ha stabilito che, sebbene l'istanza iniziale non fosse stata notificata alla controparte, la successiva comunicazione d'ufficio della cancelleria ha sanato il vizio, integrando il contraddittorio. L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore è stata qualificata come una semplice svista, portando all'accoglimento della richiesta di correzione.
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