Un Ricorrente, condannato per reati legati agli stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), ha presentato un ricorso penale contro la sentenza d'appello. Tuttavia, in precedenza, il Ricorrente aveva raggiunto un concordato in appello, un accordo sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il concordato in appello preclude la possibilità di ulteriori impugnazioni, anche per questioni rilevabili d'ufficio. Il Ricorrente deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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