In un caso di inadempimento locazione, un conduttore aveva interrotto il pagamento dei canoni a causa di presunti vizi dell'immobile, inclusa la presenza di amianto. La Corte d'Appello aveva dato ragione al locatore, risolvendo il contratto per colpa del conduttore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso del conduttore inammissibile. L'ordinanza sottolinea che il ricorso in Cassazione non può riesaminare i fatti e che la comunicazione di recesso del conduttore per gravi motivi deve specificarli in modo puntuale, altrimenti è inefficace.
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