Un Comune ha notificato a una società concessionaria diversi avvisi di accertamento per il mancato pagamento di ICI e IMU relativi a un mercato rionale. La società ha contestato la pretesa fiscale, sostenendo che alcune aree non erano mai entrate nella sua disponibilità e che un immobile era stato concesso in subconcessione a terzi. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il concessionario resta comunque obbligato al versamento dell'IMU su beni demaniali qualora ometta di inviare all'ente locale la dichiarazione tributaria di variazione. La mancata comunicazione formale impedisce infatti di far valere il trasferimento del debito sul subconcessionario. La società è stata quindi condannata al pagamento integrale dei tributi e delle spese di lite.
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