L'Imputato è stato condannato per la ricettazione di un'auto rubata. Durante il processo, il Pubblico Ministero ha corretto un errore materiale nell'atto d'accusa, specificando il modello esatto del veicolo, lasciando però invariati la targa e il telaio. La difesa ha contestato la mancata notifica di questa variazione, ritenendola una modifica dell'imputazione per un fatto diverso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la correzione di un dato accessorio e inessenziale, quando l'identificazione del bene è già univoca grazie a targa e telaio, non costituisce una modifica dell'imputazione sostanziale e non lede i diritti della difesa. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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