Un Pubblico Ministero ha presentato ricorso contro un'ordinanza del GIP che, respingendo la richiesta di archiviazione, imponeva una imputazione coattiva senza aver fissato l'udienza camerale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo cui tale provvedimento non è impugnabile, neppure per vizi procedurali o di competenza, in quanto non genera una stasi processuale irreversibile.
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