La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5759/2024, ha stabilito che l'impugnazione tardiva di una cartella di pagamento è inammissibile, anche qualora il giudizio sull'atto impositivo presupposto si sia estinto. L'estinzione, infatti, rende definitivo l'accertamento e non giustifica una remissione in termini per l'impugnazione della successiva cartella, i cui termini di ricorso sono autonomi e perentori.
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