In una controversia tra un gruppo di medici e la Presidenza del Consiglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prova del giudicato esterno non dipende esclusivamente dal certificato del cancelliere. Quando questo documento non è ottenibile, ad esempio in casi di appello parziale, il giudicato può essere provato con altri mezzi. Inoltre, il giudice ha il dovere di acquisire d'ufficio le informazioni necessarie per accertare la definitività della decisione. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito che aveva respinto una domanda di revocazione per la sola assenza del certificato formale.
Continua »